CLAUSOLE DI ESCLUSIONE E DI RIVALSA:
Le Condizioni Generali prevedono dei casi per i quali l’assicuratore ha il diritto di rivalersi sul Contraente, in tutto o
in parte, di quanto eventualmente pagato a terzi. In particolare, si segnala l’Art. 1. 3 delle Condizioni di
Assicurazione Autovettura che prevedono la rivalsa per quanto liquidato ai terzi trasportati nel caso in cui il trasporto
non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione.
Inoltre, dell’Art. 1.3 si segnalano in particolare la lettera d) che prevede la rivalsa se il veicolo assicurato non può
circolare in quanto non in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione, nonché la lettera c) che
prevede la rivalsa qualora il sinistro sia avvenuto quando il conducente è alla guida sotto l’influenza dell’alcool, di
sostanze stupefacenti o di psicofarmaci (art.186 e art.187 del D.L. 30 aprile 1992, n.285).
In merito alle rivalse previste dall’Art. 1.3 alla lettera c) (limitatamente ai sinistri avvenuti quando il conducente è alla
guida sotto l’influenza dell’alcool -art.186 del D.L. 30 aprile 1992, n.285) e d) (veicolo in circolazione non in regola da
più di due mesi con le norme relative alla revisione) queste possono essere escluse richiedendo la garanzia
“PROTEZIONE IMPREVISTI” sempre che sia possibile inserirla per il profilo contrattuale scelto dal Contraente.
Inoltre, qualora il Contraente abbia beneficiato di una riduzione di premio per aver dichiarato che il veicolo non sarà
guidato mai o quasi mai da conducenti “inesperti” (di età inferiore ai 25 anni o con meno di due anni di patente), se il
veicolo viene guidato da tale conducente, alla garanzia Responsabilità Civile si applica una franchigia massima di Euro
1.000,00.
Infine, nei casi in cui sia previsto un guidatore esclusivo, se il veicolo viene guidato da persona diversa da questi, alla
garanzia Responsabilità Civile si applica una franchigia supplementare di Euro 1.500,00.
Art. 1. 5.3 - Ricostruzione della dinamica dell’incidente
In caso di sinistro, la Compagnia ha la facoltà di utilizzare, per la gestione dello stesso, i dati
registrati dal dispositivo al momento dell’evento.
Da quanto ho capito anche leggendo in giro la scatola nera serve più che altro alla valutazione dello stile di guida per valutare eventuali sconti in polizza. In caso di incidente e solo se ci sono controversie allora l'assicurazione può accedere ai dati registrati. Ma se leggete i casi di rivalsa sopra non è previsto alcunché riguardo ad eventuali violazione del codice della strada (al limite, ma solo in caso di controversia davanti alle Forze dell'Ordine, in caso di decisione di avvalersi della scatola nera, potrebbe costare una multa e/o un eventuale concorso di colpa, ma non certo il rifiuto da parte della compagnia di pagare il dovuto).
Qui comunque trovate il fascicolo informativo:
http://www.genertel.it/assicurazioni/do ... EB2015.pdf
A Mde e lucalaspina: ormai sono abituata alle stranezze delle assicurazioni.Ho avuto per anni Genialloyd, che poi dopo un malus mi ha alzato il premio di una cosa esagerata, sono quindi passata a Directline, che per me ha sempre avuto preventivi a tre zeri e con il malus invece mi conveniva. Facendo ora un preventivo per la QQ, vado praticamente a pagare meno che per la Ibiza. Robe da chiodi!